CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Premessa

1.1 Le presenti condizioni generali si applicano insieme alle condizioni speciali incluse nella conferma d’ordine inviata dal Venditore. In caso di contraddizione prevalgono le condizioni speciali.

1.2 Il presente contratto di vendita è disciplinato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di merci (CISG) e, per le questioni non coperte da tale convenzione, dalla legge italiana.
Se il presente contratto non ha natura internazionale esso è governato dalla sola legge italiana.

1.3 Qualsiasi riferimento a termini commerciali (come EXW, CIP ecc.) è da intendersi come richiamo agli Incoterms 2020 della Camera di Commercio Internazionale.

2) Caratteristiche dei prodotti – Modifiche

2.1 Eventuali informazioni o dati sulle caratteristiche e/o specifiche tecniche dei Prodotti contenute nel sito internet del Venditore, in dépliants, listini prezzi, cataloghi o documenti similari saranno vincolanti solo nella misura in cui tali dati siano stati espressamente richiamati dal Contratto.

2.2 Il Venditore si riserva di apportare ai Prodotti le modifiche che, senza alterare le caratteristiche essenziali dei Prodotti, dovessero risultare necessarie o opportune.

3) Termini di consegna

3.1 Qualora il Venditore preveda di non essere in grado di consegnare i Prodotti alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente il Compratore per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. È inteso che ove il ritardo imputabile al Venditore superi le otto settimane, il Compratore potrà risolvere il Contratto relativamente ai Prodotti di cui la consegna è ritardata con un preavviso di dieci giorni, da comunicarsi per iscritto (lettera raccomandata o e-mail) al Venditore.

3.2 Non si considera imputabile al Venditore l’eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore (come definite all’art. 8) o ad atti o omissioni del Compratore (ad es. mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Prodotti).

3.3 In caso di ritardo nella consegna imputabile al Venditore, o comunque di inadempimento, il Compratore potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto del Venditore, il risarcimento del danno diretto e prevedibile al momento della conclusione del contratto ed effettivamente patito, entro il limite massimo del 5% del prezzo dei Prodotti consegnati in ritardo.

3.4 Salvo il caso di dolo o colpa grave del Venditore, il pagamento delle somme indicate all’art. 3.3 esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Prodotti.

4) Resa e spedizione – Reclami

4.1 Salvo patto contrario, la fornitura della merce s’intende consegnata Franco Fabbrica presso il Venditore e ciò anche quando sia convenuto che la spedizione o parte di essa venga curata dal Venditore.

4.2 Eventuali reclami relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Prodotti (vizi apparenti), non conformità dei beni, dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail, entro otto giorni dalla data di ricevimento dei Prodotti a pena di decadenza. Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati al Venditore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o e-mail, a pena di decadenza, entro otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre dodici mesi dalla consegna eseguita ex art. 4.1. Il Compratore deve specificare la natura dei vizi e delle non-conformità.

4.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei Prodotti oggetto di contestazione, né, tanto meno, di altre forniture.

5) Prezzi

Salvo patto contrario, i prezzi si intendono per Prodotti consegnati Franco Fabbrica presso il Venditore. I prezzi includono esclusivamente quei costi espressamente indicati come a carico del Venditore. Salva diversa indicazione scritta, i prezzi non includono qualsiasi altra spesa o tassa (IVA, altre imposte e tasse sulle vendite, accise, dazi all’importazione /esportazione, ecc.) e l’imballaggio.

6) Condizioni di pagamento

6.1 Ove il Venditore non abbia specificato le condizioni di pagamento nella conferma d’ordine, il pagamento dovrà essere effettuato come indicato al successivo art. 6.2.

6.2 Ove le parti abbiano pattuito il pagamento posticipato, questo dovrà essere effettuato, in assenza di diversa specificazione, entro trenta giorni data fattura, mediante bonifico bancario. Si considera effettuato il pagamento quando la somma entra nella disponibilità del Venditore presso la sua banca in Italia.

6.3 Se le parti hanno pattuito il pagamento mediante lettera di credito, o cash against documents (CAD), eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

6.4 Salvo diverso accordo, eventuali spese o commissioni bancarie dovute in relazione al pagamento saranno a carico del Compratore.

7) Garanzia per i vizi

7.1 Il Venditore si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro dodici mesi dalla consegna dei Prodotti, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all’art. 4.3. Il Venditore potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi.

7.2 Il Venditore non garantisce la rispondenza dei Prodotti a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità a usi particolari se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal Contratto stesso.

7.3 Salvo il caso di dolo o colpa grave, il Venditore sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Prodotti in sostituzione di quelli difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell’obbligo di riparare o sostituire i Prodotti) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità del Venditore (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Prodotti forniti (ad es. risarcimento del danno, mancato guadagno, campagne di ritiro, ecc.) o da lavorazioni aggiuntive eseguite dal Compratore.

8) Forza maggiore

8.1 Il Venditore potrà sospendere l’esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà quale ad es. sciopero, boicottaggio, serrata, incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzione, requisizione, embargo, interruzione di energia, ritardo nella consegna di componenti o materie prime, pandemia, epidemia, provvedimento della pubblica autorità, restrizione per quarantena, evento naturale estremo.

8.2 Il Venditore che desidera avvalersi della presente clausola dovrà comunicare per iscritto ed entro quindici giorni all’altra parte il verificarsi e la cessazione della circostanza di forza maggiore.

8.3 Qualora la sospensione dovuta a forza maggiore duri più di otto settimane, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il presente contratto, con un preavviso di quindici giorni, da comunicarsi alla controparte per iscritto.

9) Covid-19

Una persistente o nuova pandemia o epidemia di COVID-19, così come eventuali provvedimenti della pubblica autorità, restrizioni per quarantena o mancati o ritardati approvvigionamenti conseguenti a tali circostanze renderà invocabile la clausola 8.

10) Eccessiva onerosità sopravvenuta

10.1 Se il continuato adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuto eccessivamente oneroso:

1) a causa di un evento non sottoposto al suo ragionevole controllo e non prevedibile, con l’ordinaria diligenza, al tempo della conclusione del contratto e
2) il fatto in questione o le sue conseguenze non si sarebbero potute evitare o superare,
allora, le parti sono tenute, entro un termine ragionevole dall’invocazione di questa clausola, a negoziare condizioni contrattuali alternative che consentano ragionevolmente di superare le conseguenze dell’evento.
10.2 Quando si applica il comma 1 di questa clausola, ma le parti non sono riuscite a concordare diverse condizioni di contratto, ciascuna parte avrà il diritto di sciogliere il contratto.

11) Foro competente | Clausola arbitrale
Clausola applicabile quando il Compratore risiede nell’Unione Europea, in Islanda, Norvegia e Svizzera.

11.1 Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il foro di Lecco (Italia). Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, il Venditore ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede del Compratore.

Clausola applicabile quando il Compratore risiede in altri paesi.

11.2 Tutte le controversie – anche di natura non contrattuale – derivanti, relative o connesse a questo contratto, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Milano (il Regolamento), da un arbitro unico, nominato in conformità a tale Regolamento, da ritenersi incorporato per riferimento nella presente clausola. L’arbitro giudicherà secondo la legge italiana.
La sede dell’arbitrato sarà Milano (Italia).
La lingua italiana sarà la lingua dell’arbitrato.

12) Disposizioni finali

12.1 Entrambi i testi del presente contratto sono autentici, tuttavia, in caso di contrasto, il testo in lingua italiana prevarrà.

12.2 Contratto concluso in Lecco (Italia), alla data della ricezione da parte del Compratore della conferma d’ordine inviata dal Venditore.

Richiamo delle clausole per specifica approvazione ex art. 1341 e 1342 codice civile italiano

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 codice civile italiano, il Compratore dichiara di accettare espressamente gli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 delle suindicate Condizioni Generali di vendita.